Nacque a Palermo nell’Italia repubblicana la lunga lotta per il #Cognome Materno

di Iole Natoli

L’adolescenza è una fase della vita in cui si fanno inevitabilmente i conti con i corpi immaturi che cambiano e col ruolo che a ciascun individuo riserva la società nel suo insieme.
Avrò avuto all’incirca quindici anni, quando divenni di fatto consapevole di quanto fosse contraria a ogni logica l’assenza del cognome materno da quello dei figli. Espressi questa mia valutazione in famiglia, che, dato il soporifero andazzo dell’epoca, non vi dette in realtà molto peso considerandola una mia stravaganza.
Avrei però dovuto dedicarmi negli anni successivi a studi di natura antropologica, psicologica e sociologica, per riuscire a comprendere appieno che una modifica del sistema sociale, da me ormai percepito come scarsamente egualitario, sarebbe dovuta partire da una rivoluzione dell’impianto familiare maschiocentrico, che nella patrilinearità del cognome ha sempre avuto il suo perno e il suo attivo strumento simbolico.

Intorno a me avvertivo solo il silenzio. Nessuno, nell’Italia repubblicana, che pure si era dotata di una Costituzione fondata sulla parità degli individui e sul rifiuto di ogni discriminazione per sesso, sembrava mettere in dubbio che la soppressione del cognome delle donne a favore del solo cognome del padre fosse una “norma” equa e universale. Tale, però, a ben guardare non era; la Spagna, ad esempio, grondava di cognomi, pur mantenendo allora una rigidità di trasmissione, e nei paesi dell’America latina il cognome materno era presente.

Nel 1966 nacque la mia prima figlia. Le fu dato il cognome del padre, come di regola nel matrimonio. Non appena rimessami dal parto, mi recai all’Anagrafe per chiedere che accanto al cognome attribuito le fosse assegnato anche il mio. Se allo sportello dell’ufficio palermitano si fosse presentato un alieno, forse l’impiegato di turno si sarebbe stupito un po’ meno. Dietro la mia insistenza, bofonchiò che avrei dovuto presentare un’istanza al Ministro di Grazia e Giustizia il quale, forse, avrebbe preso in considerazione quel mio desiderio, se corredato da una motivazione “solida” e “dimostrabile”.
E cosa sarebbe potuto esserci di più “solido” e “dimostrabile” del fatto che quella figlia l’avevo partorita proprio io e nessun altro, nemmeno il padre che pure era implicato direttamente nella faccenda?
Niente da fare, era quella la prassi. Bisognava che chiedessi la “concessione”. Neanche morta, pensai, e me ne andai irritata, rifiutando persino d’ipotizzare che mi sarei sottomessa al sopruso di dover chiedere “per concessione” un diritto.
Nel 1968 nacque la seconda figlia e mi toccò nascondere a me stessa l’indignazione già provata una volta per quella cancellazione autoritaria della mia identità pubblica di madre. L’inconscio, però, se ne frega delle regole estranee che gli vengono imposte da uno Stato e lavora segretamente per suo conto. I figli hanno il patrimonio genetico di entrambi i genitori ma è solo la madre che li fa.

Nel 1977, in occasione della mia prima personale palermitana, oltre ad alcune pitture esposi dei disegni a carboncino, uno dei quali più grande e complesso degli altri. Non era ascrivibile a una corrente definita, non era un’opera figurativa e nemmeno astratta o informale (ho sempre odiato tutte le etichette). Non appena l’ebbi completato, compresi che raffigurava, sia pure capovolto, un utero al cui interno s’intravedeva una figura più piccola e in movimento, dotata d’un abbozzo di testa. Lo battezzai Progetto biologico ed è ancora lì, su una pagina del mio blog dedicato al Cognome.
Costituisce, infatti, l’antecedente artistico del mio breve saggio del giugno 1979 La soppressione della donna nella struttura familiare, in cui analizzavo la repressione operata sulle donne dal sistema sociale vigente e individuavo in un progetto sul doppio cognome ai figli (uno per genitore) il grimaldello per una riforma.

Trascorse altro tempo e arrivò per me il momento di rottura. Insegnavo. Ero entrata in ruolo col cognome coniugale a cui faceva seguito un “nata Natoli”, che sembrava buttato lì proprio per caso.
Col sopravvenire della separazione coniugale, che mi aveva indotta ad accostarmi al diritto di famiglia e alla riforma del 1975, quella tramutazione non voluta mi appariva ancora più anacronistica. Chiesi formalmente alla Direzione di essere identificata col mio cognome di nascita, seguito da quello maritale in osservanza dell’art. 143-bis del codice civile. La risposta fu un incredibile no. C’era, sì, l’articolo citato ma non la circolare applicativa. «Non si può ignorare una legge che è gerarchicamente primaria rispetto a qualsiasi circolare!», obiettai inutilmente.
Mi arrivavano convocazioni e comunicazioni varie indirizzate ai docenti, tra i quali era citata quell’altra da me che si pretendeva testardamente fossi io.
Finii col decidere che avrei respinto qualsiasi documento non correttamente intestato e cominciai a non rispondere nemmeno, persino nei collegi dei docenti, a chi m’interpellava usando il solo cognome coniugale, quale che fosse il grado dell’interpellante. Il capo d’Istituto pronunciava un nome ormai inesistente e io senza muovere un muscolo guardavo le stelle, anzi l’asettico soffitto della sala.
Accadde un giorno che tra i vari documenti rispediti al mittente ci fosse una richiesta di visita fiscale per malattia; ghiotta occasione per la Direzione scolastica per chiedere al Provveditore agli Studi d’infliggermi una censura esemplare. Come la Suor Gertrude manzoniana, il Provveditore in questione eseguì.

Per istruire un ricorso (che puntualmente fu poi respinto) mi rivolsi a un legale specializzato in legislazione scolastica. Mi ritrovai a discutere con una persona aperta e comprensiva, a cui esposi tutte le mie idee sul cognome. Gli parlai del mio scritto del 1979 e gli narrai della mia ormai lontana visita all’Anagrafe di Palermo per fare avere a mia figlia anche il mio cognome.
«Potrebbe chiederlo anche adesso», osservò il legale. Appurato che per quella via avremmo potuto provocare una sentenza della Corte costituzionale che facesse piazza pulita della patrilinearità esclusiva, decidemmo senza nessun indugio di procedere.

Nel 1980 si aprì presso il Tribunale di Palermo la mia causa civile, che si concluse con un rigetto due anni dopo. Unica consolazione, il fatto che il giudice avesse stabilito per le spese di giudizio la compensazione tra tutte le parti, “data la assoluta novità delle questioni trattate”. Sarei potuta andare in appello, in teoria. In pratica avrei ottenuto solamente una replica e, questa volta, l’addebito disastrante di tutte le spese.

Che la mia previsione di sconfitta non fosse infondata lo dimostrò, a distanza di anni, l’esito del ricorso avviato a Milano nel 2000 dai coniugi Cusan e Fazzo, dopo la nascita della prima figlia, avvenuta nel 1999. La loro richiesta era diversa, si voleva il solo cognome materno, ma la risposta nel primo e nel secondo grado di giudizio consistette ugualmente in un rigetto. La Corte di Cassazione, invece, ritenendo non infondata l’eccezione di costituzionalità sollevata, inoltrò il ricorso alla Corte costituzionale. Questa, con sentenza del 2006, non esistendo di fatto una legge atta a regolare diversamente l’attribuzione del cognome, si pronunciò negativamente e rimandò il procedimento alla Corte di Cassazione, che si vide obbligata a stabilire che la bimba dovesse continuare a portare il cognome del padre. Così, la patrilinearità esclusiva rimaneva saldamente arroccata nel diritto italiano, benché in assenza di un articolo specifico che la enunciasse.
I due coniugi, però, non si arresero. Grazie anche alla competenza specifica di uno dei due, l’avvocato Luigi Fazzo, si rivolsero alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) e continuarono nel loro percorso.

Intanto la questione del cognome aveva già suscitato l’interesse di alcune e alcuni parlamentari italiani. Nell’ottobre del 1979 la deputata socialista Maria Magnani Noya aveva presentato una proposta di legge per l’attribuzione di un solo cognome ai figli, paterno o materno, per scelta consensuale dei genitori. Un primo passo verso una modifica, che fu tranquillamente ignorato dal Parlamento. Non ebbero un differente destino i disegni di legge che seguirono, tra i quali spicca la prima proposta legislativa per il doppio cognome, del 1989, a firma delle deputata Laura Cima, che ebbe a ripresentarla in altra legislatura senza esito alcuno. Disattese pure le proposte per il doppio cognome della senatrice Vittoria Franco, l’ultima delle quali ricevette solo una trattazione iniziale in Commissione.

Mediante una richiesta “motivata” da presentare in Prefettura, dal 2000 era divenuto possibile fare aggiungere il cognome della madre a quello paterno attribuito alla nascita, purché vi fosse l’assenso del padre. Si trattava tuttavia di una concessione e non del riconoscimento di un diritto. Infatti, la richiesta poteva esser respinta dai Prefetti anche se sottoscritta da entrambi i genitori, se soltanto la motivazione veniva considerata insufficiente.

Per questo, dopo una serie di contatti (infruttuosi) avviati sin dal 1980 per fare adottare da qualche parlamentare la mia proposta e dopo nuovi scritti con cui cercavo di sensibilizzare l’opinione pubblica, fondai su Facebook nel 2010 il mio primo gruppo sul Cognome, sostituito nel 2012 da uno più articolato, in cui insieme ad altre amministratrici mi occupavo di aiutare le iscritte in difficoltà per le più utili motivazioni da addurre.
Nel 2013 lanciavo la mia prima petizione per il doppio cognome ai figli. Ne seguirono versioni aggiornate nelle legislature successive, sino a quella attuale, corredate da motivazioni e possibili articoli di legge.

Il 7 gennaio 2014 si concludeva presso la Corte Europea di Strasburgo il ricorso dei coniugi Cusan e Fazzo, con una solenne condanna per l’Italia, e il 24 settembre di quell’anno la Camera approvava l’AC. 360 (e abb.) sul cognome, che come AS. 1628 approdava, per morirvi d’astinenza, al Senato.
Ancora una volta, fu la via giudiziaria a smuovere il nostro Paese dall’inerzia. Due successivi ricorsi, nel 2016 e nel 2022, indussero la Corte costituzionale a pronunciarsi e a smantellare la patrilinearità obbligatoria.

Con la sentenza 131/2022 la Corte, dopo aver analizzato – e, si direbbe, decantato – i vantaggi assicurati dal regime del doppio cognome per la formazione dell’identità personale dei figli e aver fatta salva la possibilità che ne fosse attribuito uno soltanto, paterno o materno, per accordo dei due genitori, sollecitava per l’ennesima volta il Parlamento affinché normasse gli aspetti irrisolti emanando finalmente una legge.
Quegli aspetti irrisolti permangono e la Commissione Giustizia del Senato ha lavorato, anche attraverso pubbliche audizioni, per trovare soluzioni adeguate senza essere però pervenuta a un qualche testo unificato. In assenza di una legge continueremo ad avere solo utilizzazioni modeste della sentenza 131/2022 della Corte, perché la popolazione non risulta sufficientemente informata e, quando lo è, i genitori spesso si bloccano per non creare difficoltà successive ai propri figli. Non esiste infatti al momento alcuna norma che impedisca la moltiplicazione dei cognomi col succedersi delle generazioni.
«Ma avranno quattro cognomi i miei nipoti?». mi viene chiesto, abbastanza di frequente, nel gruppo di FB di cui ho accennato. «E i miei pronipoti otto?».
Io e le altre amministratrici incitiamo le genitrici allarmate e anche qualche sporadico genitore a non mollare. Le norme amministrative vigenti prevedono che si possa cambiare un cognome di eccessiva lunghezza con uno più corto; di conseguenza le coppie con due cognomi a testa, dopo aver registrato all’Anagrafe i loro figli, potranno presentare un’istanza in Prefettura chiedendo che i cognomi che gravano pesantemente sugli infanti siano ridotti da quattro a due. Così giù per le generazioni, finché l’indolente Parlamento italiano non si sarà stancato di nicchiare.

Link al saggio “La lunga lotta per il cognome materno””: https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/09/nacque-palermo-nellitalia-repubblicana.html

Iole Natoli – giornalista pubblicista e blogger
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Marilù Mastrogiovanni