Svolta contro la violenza sessuale: passa il principio del “solo sì è sì”

Con accordo bipartisan, approvata alla Camera la proposta di legge che riforma l’articolo 609-bis del codice penale: senza consenso è sempre violenza

La Camera dei deputati ha approvato all’unanimità la proposta di legge C.1693-A, recante modifiche all’articolo 609-bis del codice penale, con l’obiettivo di introdurre un principio apparentemente scontato ma attualmente non previsto dal Legislatore: ogni rapporto sessuale deve avvenire con il consenso espresso in maniera libera, esplicita e attuale. In assenza di questi requisiti si configura il delitto di violenza sessuale.

L’intervento legislativo, atteso da anni, è stato possibile grazie all’intesa tra la Presidente del consiglio Giorgia Meloni e la leader del Partito Democratico Elly Schlein che ha dato semaforo verde al testo presentato da Laura Boldrini, al quale sono state abbinate le proposte Sportiello e Ascari, approvando il complesso normativo con 227 voti favorevoli. Il provvedimento è stato quindi trasmesso al Senato per il prosieguo dell’iter costituzionalmente previsto.

La riforma mette al centro i diritti della persona e il concetto di consenso, codificato in termini tali da rendere penalmente rilevante qualsiasi condotta sessuale priva di una chiara adesione delle persone coinvolte, eliminando margini interpretativi che in passato avevano prodotto esiti giurisprudenziali non omogenei. Se manca il consenso libero, esplicito e attuale, allora è violenza, senza se e senza ma.

Si potranno finalmente estinguere prassi probatorie e impostazioni difensive che, fino a ieri, hanno attribuito rilievo ad elementi estranei alla volontà della persona offesa, quali l’abbigliamento, il fatto di aver bevuto alcolici o altri comportamenti che troppe volte hanno provocato vittimizzazione secondaria nelle donne violentate.

La convergenza di maggioranza e opposizione maturata attorno al provvedimento, favorita anche dalla presenza di leadership femminili nei gruppi parlamentari, è stata interpretata come paradigmatica della consapevolezza che l’accertamento del consenso costituisca il presupposto imprescindibile per la qualificazione del fatto come violenza sessuale. È stata inoltre richiamata la necessità di predisporre eventuali ulteriori adeguamenti sanzionatori e di coordinamento normativo, affinché il principio risulti coerentemente integrato nel sistema.

Sul piano sovranazionale, la riforma recepisce integralmente l’impostazione della Convenzione di Istanbul, la quale definisce la violenza sessuale come la realizzazione di atti privi di consenso e afferma che tale consenso debba essere manifestato volontariamente, valutato alla luce del contesto fattuale e delle dinamiche relazionali. Il legislatore italiano intende dunque attribuire valore determinante alla dimensione volontaristica, rifiutando residui concettuali ancorati a presunzioni di disponibilità sessuale all’interno dei rapporti intimi.

Il dibattito pubblico sviluppatosi attorno alla riforma ha poi richiamato la necessità di potenziare l’educazione affettiva e sessuale, anche in considerazione della limitata consapevolezza con cui i minori affrontano le trasformazioni legate alla pubertà. L’introduzione di parametri normativi chiari viene vista come uno strumento per sostenere percorsi informativi più strutturati.

L’approvazione con procedura accelerata è stata infine interpretata come un atto di civiltà giuridica e istituzionale, nonché come un esempio di cooperazione parlamentare in contesti solitamente caratterizzati da contrapposizioni politiche. Alcuni osservatori hanno sottolineato che la riforma contribuisce a superare concezioni tradizionali, quali il cosiddetto “debito coniugale”, incompatibili con un sistema penale orientato alla tutela dell’autodeterminazione e della dignità personale. La definizione normativa del consenso, in questa prospettiva, assume una funzione ordinante destinata a incidere sia sulla prassi giudiziaria sia sui comportamenti sociali.

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Mario Maffei